Statuto
STATUTO
DELLA OPERA PIA
“PENNISI ALESSI ALLEGRA E FRESTA”
Art. 1
LA NUOVA ISTITUZIONE
L’istituzione trae origine dalla fusione delle Opere Pie “Fondazione Canonico Pasquale Pennisi Alessi” di Acireale e “Orfanotrofio Onofrio Allegra e Fresta Rosina” di Acireale ed è un’opera Pia avente personalità giuridica di diritto pubblico con sede legale in Acireale, Provincia di Carania.
L’Istituzione è regolata dalle leggi dello stato e della Regione e dal presente Statuto.
Art. 2
ORIGINE
L’Opera Pia “Fondazione Canonico Pasquale Pennini Alessi” fu fondata con testamento olografo del Marchese Angelo Pennini Alessi di S. Alfano in data 11/05/1932 depositato presso Notar Mirone Antonino di Catania il 04/03/1941 numero di repertorio 3343 ed eretta Ente morale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 190/A del 17/05/1955, ai sensi e per gli effetti della Legge 17/07/1890 n. 6972, e confermata istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con Decreto n. 741 del 12/11/1987 dall’Assessore Regionale degli Enti Locali della Regione Siciliana.
L’Opera Pia “Onofrio Allegra e Fresta Rosina” fu fondata con atto di donazione numero di repertorio 705 del 10/12/1949 rogato dal Notaio Silvio Lo Presti di S. Teresa di Riva e con atto di donazione numero di repertorio 621 dell’01/11/1951 rogato dal Notaio De Leonardis di Acireale ed eretta Ente morale con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 79/A del 07/03/1955 ai sensi e per gli effetti della Legge 17/07/1890 n. 6972, e confermata istituzione pubblica di assistenza e beneficenza con Decreto n. 119 del 24/07/1990 dall’Assessore Regionale degli Enti Locali della Regione Siciliana.
Art. 3
DENOMINAZIONE DELL’ENTE
La nuova istituzione assume la denominazione di Opera Pia “Pennini Alessi Allegra e Fresta” con sede in Via Lorenzo Maddem n° 101 Acireale (CT), di seguito indicato, per brevità, come “Opera Pia”.
Art. 4
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Ente è costituito dal complesso dei beni mobili e immobili già in possesso alle Opere Pie di cui all’Art. 1 e lo stesso sarà descritto in apposito inventario redatto secondo la normativa vigente al momento dell’approvazione del presente statuto.
Art. 5
NATURA GIURIDICA
L’ “Opera Pia” è una Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza (IPAB) ai sensi dell’art. 1 della legge 17/07/1890 n° 6972.
Art. 6
SCOPO
L’ “Opera Pia” persegue i seguenti scopi:
a) di provvedere, compatibilmente con le proprie rendite, all’accoglimento gratuito o, se in presenza di eventuali redditi, indennità, pensioni o vitalizi, parzialmente gratuito, di minori, anziani e adulti inabili autosufficienti e non, di ambo i sessi che non abbiano parenti obbligati per legge agli alimenti ed in grado di provvedere ad essi;
b) di provvedere, dietro pagamento della retta di ricovero, all’accoglimento di minori, anziani e adulti inabili, autosufficienti e non, di ambo i sessi, provenienti anche da altri Comuni, siano essi a carico di Enti Pubblici, di familiari o solventi in proprio;
L’Ente esercita la sua attività, nelle tipologie previste dalle leggi nazionali e regionali in materia di interventi assistenziali, socio-sanitari ed educativi.
L’Ente per il raggiungimento dei suoi fini potrà costruire, acquistare, alienare, permutare beni mobili e immobili, accettare donazioni e legati, ed altre elargizioni, svolgere attività di formazione professionale, nonché assumere ed organizzare ogni altra iniziativa ritenuta rispondente alle finalità assistenziali nel rispetto della normativa vigente.
L’Ente, infine, svolge la propria attività sulla base di programmi che tengono conto anche delle scelte programmatiche elaborate dagli Enti Pubblici territoriali competenti in materia socio - assistenziale.
Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Statuto, l’Opera Pia può convenzionarsi con altre I.P.A.B o Enti Pubblici o privati non aventi scopo di lucro per la gestione di uno o più servizi.
Art. 7
NORME DI ACCOGLIMENTO
Le norme di accoglimento e di comportamento degli ospiti sono stabiliti da apposito regolamento interno.
Art. 8
MEZZI E FUNZIONAMENTO
L’Istituzione, che non persegue fini di lucro, provvederà alla realizzazione degli scopi di cui all’art. 6
Mediante le rendite patrimoniali;
Mediante contributi da Enti Pubblici e privati non destinati ad incremento del patrimonio.
Mediante i proventi derivanti dai servizi erogati;
Art. 9
ORGANI
Sono organi dell’Ente:
Organi di governo e di indirizzo: Presidente e consiglio di amministrazione;
Organi di Gestione: Segretario
Organi di revisione economico e finanziaria : Revisore contabile
Art. 10
CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
L’Ente è retto da un Consiglio d’Amministrazione composto da 5 membri, compresi il Presidente ed il Vice Presidente.
I componenti il Consiglio d’Amministrazione sono così nominati:
tre membri indicati dal Sindaco del Comune di Acireale, scelti fra i cittadini d’ambo i sessi residenti nel Comune di Acireale da almeno cinque anni aventi competenza o esperienza in materia di amministrazione pubblica e/o di gestione;
un membro indicato dal Vescovo della Diocesi di Acireale, scelto fra i cittadini d’ambo i sessi residenti nel Comune di Acireale da almeno cinque anni aventi competenza o esperienza in materia di servizi sociali;
un membro indicato dall’Assessore della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali, scelti fra persone aventi competenza o esperienza in materia di gestione aziendale e controllo di gestione e qualità.
Il Presidente e il Vice Presidente vengono eletti dal Consiglio D’Amministrazione tra i suoi componenti nella prima seduta.
I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 5 (cinque) anni.
La nomina dei componenti il Consiglio d’Amministrazione dovrà avvenire almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato.
Il Consiglio D’Amministrazione è l’organo di direzione politico-amministrativa, definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, assegna le risorse necessarie per la gestione e verifica la correttezza e la rispondenza dei risultati.
Il Consiglio ha facoltà di demandare secondo un’apposita regolamentazione, compiti ed attribuzioni inerenti determinati settori della vita dell’Ente ad uno o più consiglieri, tenuto conto della loro specifica competenza.
Le deliberazioni devono essere adottate con la presenza di almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione ed a maggioranza di voti degli intervenuti.
L’attività del Consiglio d’Amministrazione è disciplinata da apposito regolamento, ed in particolare ha competenza sui seguenti atti:
a) Nomina dell’Organo di revisione e determinazione del compenso.
b) Approvazione dello statuto e dei regolamenti dell’Ente e relative modifiche
c) Pianta organica e relative variazioni con esclusione degli automatismi contrattuali (CCNL ) e degli atti di mera esecuzione.
d) Bandi di concorso per assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato.
e) Bilancio preventivo e relative variazioni.
f) Conto consuntivo,economico e patrimoniale.
g) Spese che impegnino il bilancio per più esercizi.
h) Attivazione o modificazioni di convenzioni e di forme associative.
i) Autorizzazione all’assunzione di mutui, prestiti ed anticipazioni tesoreria.
l) Alienazioni, acquisti e permute di beni mobili e immobili.
m) Contratti di locazioni di immobili.
n) Le trasformazioni e le ristrutturazioni dell’Istituto.
o) Nomina del nucleo di valutazione su proposta del Presidente e determinazione del compenso.
p) Inoltre di tutte le materia amministrative che la legge non attribuisce al segretario – direttore.
q) Nei casi di necessità e urgenza le deliberazioni concernenti le variazioni di bilancio, gli storni dei fondi e quella relativa a spesa di importo superiore a euro 500,00 e comunque nel limite di euro 1.500,00, possono in via sostitutiva essere adottate con determinazioni del Presidente da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta utile successiva e comunque entro 30 giorni dalla data di adozione a pena di decadenza.
Art. 11
INDENNITA’ DELLE FUNZIONI
Le funzioni dei componenti il Consiglio di Amministrazione sono gratuite ai sensi dell’art 11 del regolamento amministrativo 5/2/1891 n°99.
Ai componenti spetta il rimborso delle spese effettivamente documentate e riconosciute indispensabili all’adempimento del mandato e previa autorizzazione preventiva.
Art. 12
DECADENZA
Gli amministratori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio d’Amministrazione.
Contestualmente il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiederà all’organo competente la sostituzione del membro decaduto.
Il Consigliere nominato in sostituzione di altro decaduto rimane in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
Art. 13
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente viene sciolto nei casi e con le modalità previste per legge.
Art. 14
IL PRESIDENTE
Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione viene nominato con le modalità di cui all’art.10.
Il Presidente:
ha la rappresentanza legale dell’Ente;
convoca il Consiglio d’Amministrazione, ne presiede e ne dirige le adunanze;
esercita le competenze previste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, ed in caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, sottoponendoli alla ratifica dello stesso nella prima seduta utile e comunque entro trenta giorni;
In caso di assenza o d’impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
Art. 15
IL SEGRETARIO
Il Segretario dell’Ente è l’organo di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica dell’istituzione. Adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio d’Amministrazione, risponde della correttezza gestionale e dei risultati dell’attività svolta; espleta ogni altro adempimento a lui attribuito da leggi o da regolamenti.
Il regolamento organico dell’Ente ne disciplinerà in dettaglio qualifica, funzioni, responsabilità e trattamento economico.
Art. 16
IL REVISORE DEI CONTI
Il Consiglio di Amministrazione nomina un revisore, scelto tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, al quale sottoporre il conto consuntivo.
Il revisore dovrà attestare, con apposita relazione, la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze di gestione.
L’attività di revisione sarà disciplinata con apposito regolamento.
Art. 17
PERSONALE
I modi di nomina, la pianta organica, i doveri, i diritti, le mansioni del personale dipendente sono fissati dal regolamento organico, nel rispetto della vigente legislazione in materia.
Art. 18
RAPPORTI SPECIALI
Nell’organizzazione dei servizi l’istituzione può avvalersi di personale medico e tecnico-sanitario, di cui sia necessaria l’opera, che può essere acquisito su base convenzionale libero-professionale, o con rapporto di lavoro subordinato.
Art. 19
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI
L’Organizzazione dei servizi è improntata a criteri di economicità di gestione, di responsabilità, di efficacia, d’efficienza e di trasparenza.
Il Consiglio d’Amministrazione promuove la partecipazione attiva e creativa degli utenti, dei loro familiari e del volontariato, nella formulazione dei programmi e nell’organizzazione delle modalità di intervento dell’istituzione.
Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate ai servizi che l’Ente fornisce, può essere istituito un Comitato consultivo la cui composizione, compiti e modalità di funzionamento sono definiti in apposito regolamento.
Il Consiglio D’Amministrazione esercita nel rispetto della normativa vigente forme di controllo interno di gestione e sulla qualità dei servizi, finalizzato alla verifica dell’efficienza e della economicità della gestione in relazione agli obiettivi prefissati ed agli indirizzi dettati.
Il controllo sulla qualità dei servizi dell’istituzione è esercitato dal Consiglio d’Amministrazione anche secondo modalità che prevedono sondaggi o altre forme di coinvolgimento degli utenti.
Art. 20
ALBO DELL’ISTITUZIONE
Il Consiglio d’Amministrazione individua nella sede dell’Ente apposito spazio da destinare per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla normativa vigente, dallo Statuto e dai Regolamenti.
All’Albo Pretorio del Comune, ove ha sede l’ente, saranno invece pubblicati i soli atti espressamente previsti dalla normativa vigente.
La pubblicazione deve garantire l’accessibilità, l’integralità e la facilità di lettura.
Il Segretario cura l’affissione degli atti avvalendosi del personale amministrativo e, su attestazione, ne certifica l’avvenuta pubblicazione.
Art. 21
NORME TRANSITORIE
Il presente Statuto entrerà in vigore dalla pubblicazione del Decreto Regionale di approvazione della istituendo “Opera Pia” sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
Art. 22
RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si osservano le disposizioni legislative vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica